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Processo vittime amianto, assolti i vertici della Marina: “Il fatto non sussiste”
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La striscia

“Il fatto non sussiste”, è questo il verdetto del Tribunale di Padova, Sezione Penale, del processo vittime amianto “Marina Bis” che vede sul banco degli imputati alti ufficiali della Marina Militare Italiana che hanno ricoperto anche il ruolo di Capo di Stato Maggiore. Questo secondo filone del processo penale si è concluso oggi in primo grado con la decisione di proscioglimento/assoluzione per i reati ascritti (omicidio colposo plurimo), accogliendo quindi le richieste del Pubblico Ministero Sergio Dini. Una presa di posizione fortemente censurata dal Presidente ONA, avv. Ezio Bonanni, perché in netto contrasto con gli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione intervenuti nell’anno 2018 e, segnatamente, con la sentenza emessa dalla III Sezione Penale della Suprema Corte che, non più tardi del 6 novembre 2018, nel primo filone del processo penale contro i vertici della Marina Militare ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza assolutoria emessa dalla Corte d’Appello di Venezia.

Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale Amianto, che difende numerose parti civili costituite, ha più volte richiamato il contenuto della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, da cui si evince che ci sono 830 casi di mesotelioma tra coloro che hanno svolto servizio nelle Forze Armate, e in particolare nella Marina Militare, preannuncia il ricorso in appello avverso la decisione assolutoria del Tribunale di Padova. “Non può calare il sipario del processo penale sulle responsabilità per la morte di centinaia, se non di migliaia, di militari della Marina e delle altre Forze Armate – afferma – per questo motivo, oltre a impugnare la sentenza, chiederemo al Procuratore Generale della Corte di Appello di impugnare la sentenza assolutoria. In ogni caso il nostro impegno continua. Ancora lo scorso 10 gennaio il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Ottavio Picozzi, ha emesso una sentenza di condanna a carico del Ministero della Difesa perché tutti i danni subiti dalla vedova e dall’orfana del Sig. S. A. siano indennizzati, con il riconoscimento di vittima del dovere con equiparazione alle vittime del terrorismo”.

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